Il diritto di accesso civico

A sostegno del diritto ad un’informazione completa da parte del cittadino, è previsto l’istituto dell’”accesso civico” (art. 5, comma 1 D.lgs. 33/2013) che si sostanzia nel diritto per qualsiasi cittadino a richiedere, a titolo gratuito e senza necessità di motivazione, e ad ottenere il rilascio di documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati in violazione di un obbligo di legge.
In caso di inerzia dell’amministrazione, si potrà ricorrere al Tar (D.lgs. n. 104 del 2010, art. 116).
Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.

 

Il diritto di accesso generalizzato

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il diritto di accesso generalizzato, attribuito dal comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, consente quindi ad ogni cittadino l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Restano esclusi da tale accesso “generalizzato” i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 “Esclusioni e limiti all’accesso civico”.
Le condizioni per l’esercizio di tale diritto sono stabilite dalla legge per “denotazione”, mediante indicazione dei casi e delle limitazioni.
Come indicato anche dalle linee guida A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016, le disposizioni sull’accesso generalizzato sono suscettibili di interpretazione estensiva.

Presentazione dell’istanza

L’esercizio del diritto di accesso civico e di accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, non deve essere generica ma consentire l’individuazione del documento di cui è richiesto l’accesso.
Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.

L’istanza deve essere indirizzata al seguente Ufficio: Ufficio U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla all’U.R.P. nel più breve tempo possibile.

L’istanza può essere presentata a mezzo posta o direttamente presso il suddetto ufficio e laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» da qui in vanti denominato CAD.
Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

  1. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
  2. l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  3. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
    d. trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Ecco in dettaglio i rispettivi recapiti cui presentare o indirizzare la richiesta:

Ufficio Relazioni con il pubblico
Giulia Dolenz
Telefono: 0783 7709 213
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    Ecco i moduli da compilare per presentare le istanze:

    Modulo-richiesta-accesso-civico_rev.02 (clicca qui)
    Modulo-richiesta-accesso-civico generalizzato rev.02 (clicca qui)

    Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è la Direzione Generale che può essere contattato attraverso il seguente modulo:

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      Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Casa di Cura per la riproduzione su supporti materiali.

      Soggetti controinteressati

      Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, la Casa di Cura ricevuta la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

      I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

      1. protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 (solo persone fisiche);
      2. libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
      3. interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

      Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di evasione della istanza è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, si procederà all’evasione della richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

      La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

      Termini del procedimento

      Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, la Casa di Cura provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

      In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Casa di Cura ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

      Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 “Esclusioni e limiti all’accesso civico”.

      Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro i termini di legge, il richiedente, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Soggetto Titolare del potere sostitutivo, che decide con autonomo provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

      Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il suddetto Soggetto provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
      A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

      Avverso la decisione della Casa di Cura o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

      Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 dell’articolo 5-bis del d.lgs. 33/201 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del successivo comma 8.

      Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, la Casa di Cura ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5 del d.lgs. 33/201.

      Registro degli accessi

      Nessuna richiesta ricevuta – Aggiornamento al 25/05/2024