Il diritto di accesso civico
A sostegno del diritto ad un’informazione completa da parte del cittadino, è previsto l’istituto dell’”accesso civico” (art. 5, comma 1 D.lgs. 33/2013) che si sostanzia nel diritto per qualsiasi cittadino a richiedere, a titolo gratuito e senza necessità di motivazione, e ad ottenere il rilascio di documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati in violazione di un obbligo di legge.
In caso di inerzia dell’amministrazione, si potrà ricorrere al Tar (D.lgs. n. 104 del 2010, art. 116).
Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Il diritto di accesso generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il diritto di accesso generalizzato, attribuito dal comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, consente quindi ad ogni cittadino l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Restano esclusi da tale accesso “generalizzato” i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 “Esclusioni e limiti all’accesso civico”.
Le condizioni per l’esercizio di tale diritto sono stabilite dalla legge per “denotazione”, mediante indicazione dei casi e delle limitazioni.
Come indicato anche dalle linee guida A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016, le disposizioni sull’accesso generalizzato sono suscettibili di interpretazione estensiva.